INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Le investigazioni difensive sono uno strumento, introdotto nel nostro ordinamento, con la legge 397/2000, al fine di attuare il principio di parità tra accusa e difesa. Particolare rilevanza assumono le cosiddette fonti dichiarative, per l’importanza che la prova testimoniale ha nel processo penale.

Gli art. 391 bis – 391 ter c.p.p. indicano tre modalità distinte:

a) il “colloquio” che deve essere informale cioè non documentato;

b) le “dichiarazioni” che devono essere scritte e sottoscritte dal testimone e accompagnarsi ad un verbale di ricezione dello scritto, redatto dal difensore;

c) le “informazioni” che il difensore assume a mezzo d’apposito verbale sottoscritto da lui e dal testimone.

Le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare sono comunque qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare valide, efficaci ed efficienti. Il privato cittadino, di sua iniziativa, può rivolgersi direttamente ad un’Agenzia d’Investigazione privata, il rapporto che si instaura non è quello previsto dall’art. 327 bis c.p.p., ma è regolato dall’art. 135 del Testo Unico delle Leggi di P.S.. Tutti gli atti di indagini compiuti dall’investigatore privato sono pienamente utilizzabili. (Corte d’Appello di Trento, Sent. 30.11.2012/03.01.2013)

investigazioni difensive

Investigazioni difensive Informazioni e Preventivi